Si può chiedere esonero della lingua straniera se ho DSA?

Per le lingue straniere, il Decreto Attuativo, Art. 6, comma 4, 5 e 6, sancisce che: “Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere.”

A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente (lo studente) meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Lingue straniere e DSA, che tipi di prove?

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. In taluni casi, previa specifica richiesta specificata nella diagnosi e approvazione del consiglio di classe, è possibile “dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato”.

Si sconsiglia viceversa la possibilità, prevista in casi di dislessia molto severa, di essere esonerati dalle lingue straniere. L’esonero totale dall’insegnamento della lingua straniera infatti porta a ricevere solo un attestato, e non un vero diploma.

Per un approfondimento sulle lingue straniere e DSA, tutta la normativa vigente è consultabile su Istruzione e dsa.

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